Statuto dell'Associazione

 

CAPO I – Finalità, sede e patrimonio

1 – E’ costituita una Associazione culturale di carattere scientifico senza fini di lucro denominata STS Italia – Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia, con lo scopo di:
a) promuovere gli studi su scienza e tecnologia in Italia e in Europa;
b) promuovere gli interessi culturali e professionali dei suoi membri;
c) favorire la costituzione ed il coordinamento di strutture istituzionali necessarie per la ricerca scientifica su scienza e tecnologia;
d) promuovere la formazione universitaria e post-universitaria degli studiosi di scienza e tecnologia;
e) incoraggiare l’incontro e la cooperazione tra questi studiosi, in particolare con l’organizzazione periodica di seminari e convegni a carattere nazionale e internazionale;
2 – L’Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali ed estere e con Associazioni internazionali che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.
3 – La sede legale dell’Associazione è via Carducci 32, 20123 – MILANO. La sede organizzativa e il domicilio fiscale sono presso la residenza del Segretario in carica e vengono comunicati ai soci entro i sei mesi successivi alla nomina dello stesso.
4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dai contributi annuali dei soci, dai proventi delle iniziative, anche editoriali, dell’Associazione; da donazioni e contributi pubblici e privati.
5 – L’Associazione durante la sua vita non distribuisce, né in modo diretto né indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6 – In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi previsti dalla disciplina che regola gli enti non commerciali e salvo diversa destinazione che sia imposta dalla medesima disciplina.
7 – Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

CAPO II – Soci
8 – Sono soci dell’Associazione:
a) i membri ordinari individuali;
b) i membri ordinari collettivi;
c) i membri sostenitori individuali e collettivi.
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
Solo i soci individuali ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo.
I soci sostenitori non hanno elettorato attivo né passivo.

9 – I Soci non saranno ammessi a partecipazione alle attività dell’Associazione se non in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite per la rispettiva categoria.

10 – Si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione. E’ escluso dall’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali o che si sia reso colpevole di indegnità. Avverso la deliberazione di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea.

CAPO III – Organi dell’Associazione

11 – Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, il Vice Presidente;
d) il Segretario;

12 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci individuali ordinari e sostenitori.
Ogni socio collettivo può nominare un suo rappresentante.
L’Assemblea:

  • definisce le linee generali di attività dell’Associazione;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • funge da istanza di appello e di controllo delle linee di politica culturale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
  • è convocata su delibera del Consiglio Direttivo;
  • è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto, salvo diverse previsioni del presente statuto;
  • delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

13 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro membro con funzioni di Segretario.
Il presidente, il vicepresidente e il segretario sono eletti dai soci ordinari individuali a maggioranza assoluta dei votanti, con voto segreto.
Risultano eletti i più votati.

14 – Il Consiglio Direttivo formula gli indirizzi dell’attività dell’Associazione ed elabora proposte relative alle iniziative di interesse generale.
Con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il Consiglio Direttivo:
a) delibera i propri regolamenti interni;
b) formula proposte di modifica dello statuto e modifiche del regolamento;
c) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi; rispettivamente entro il 31 dicembre dell’anno fiscale precedente e entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo. Essi sono tempestivamente inviati dal Segretario ai membri dell’Associazione per pubblicità tra i soci. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo si riterranno approvati qualora nessuno dei soci sollevi obiezioni motivate entro trenta giorni dalla comunicazione;
d) procede alla convocazione dell’Assemblea dei soci, anche attraverso posta elettronica, e alla formulazione del relativo O.d.g. dedicato ai problemi associativi e al ruolo della sociologia della scienza e della tecnologia nella società italiana ed europea;
e) promuove le iniziative atte ad affermare e difendere gli interessi dell’Associazione;
f) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci, controllandone le qualifiche e ratificando, nei casi previsti, in conformità con quanto previsto dal Regolamento;
g) esprime pareri e formula proposte ove richiesto da organi istituzionali;
h) delibera l’eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
i) organizza seminari e convegni scientifici nazionali ed internazionali.
Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi membri a compiere specifici atti, conferendo i poteri ad hoc.

15 – Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione o dal suo Vice Presidente, e procede secondo le norme stabilite nel Regolamento.
Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Salva diversa previsione, il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

16 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nessun membro è eleggibile per un terzo mandato consecutivo. In caso di dimissioni e decadenza contestuale del Presidente e del Vice Presidente si procede ad una nuova elezione; in caso di dimissioni o decadenza del Presidente, subentra nel suo ruolo il Vice Presidente ed entra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente (o di suo subentro alla Presidenza) prende il suo posto nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. Nel subentro dei non eletti in Consiglio Direttivo restano validi i criteri definiti dall’art. 13.

17 – Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ed esegue i deliberati dei suoi organi collegiali.
Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di suo impedimento, svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.

18 – Il Segretario dirige l’ufficio di segreteria, in particolare tiene gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune; svolge funzioni di tesoriere e gestisce la contabilità dell’Associazione; nell’ambito dell’esercizio di questa funzione ha la facoltà di organizzare l’ufficio di segreteria, di aprire e chiudere conti correnti, incassare le quote associative e tutti i pagamenti e i contributi di terzi, procedere ai pagamenti di quanto dovuto da parte dell’Associazione; istruisce i lavori di tutti gli organi dell’Associazione; predispone bilanci e collabora con il Comitato organizzativo locale e nazionale in occasione dei convegni regionali e locali; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottopone all’approvazione dei suoi componenti.
Al fine di garantire la continuità organizzativa dell’Associazione, nelle more del rinnovo delle cariche sociali, il Segretario uscente resta in carica a tutti gli effetti fino alla nomina del nuovo segretario.

CAPO IV – Modifiche di statuto

19 – Il presente statuto può essere modificato con due terzi dei voti dei presenti all’Assemblea regolarmente convocata, purché costituita con almeno la metà degli aventi diritto.
Proposte di modifica possono essere inserite all’ordine del giorno durante i lavori dell’Assemblea con almeno cinque firme di soci ordinari rappresentativi di tutte le categorie. Le proposte di modifica approvate dal Consiglio Direttivo debbono essere rese note espressamente per iscritto ai soci almeno trenta giorni prima della riunione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di modifiche a un voto postale. Il voto è valido se entro due mesi ha risposto la maggioranza degli aventi diritto. Sono approvate le modifiche ratificate da almeno i due terzi dei soci che hanno risposto.

CAPO V – Norme transitorie

20 – Le quote associative annuali per tutte le categorie dei soci sono fissate dal Consiglio Direttivo.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

CAPO I – Finalità, sede e patrimonio

1 – E’ costituita una Associazione culturale di carattere scientifico senza fini di lucro denominata STS Italia – Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia, con lo scopo di:
a) promuovere gli studi su scienza e tecnologia in Italia e in Europa;
b) promuovere gli interessi culturali e professionali dei suoi membri;
c) favorire la costituzione ed il coordinamento di strutture istituzionali necessarie per la ricerca scientifica su scienza e tecnologia;
d) promuovere la formazione universitaria e post-universitaria degli studiosi di scienza e tecnologia;
e) incoraggiare l’incontro e la cooperazione tra questi studiosi, in particolare con l’organizzazione periodica di seminari e convegni a carattere nazionale e internazionale;
2 – L’Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali ed estere e con Associazioni internazionali che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.
3 – La sede legale dell’Associazione è via Carducci 32, 20123 – MILANO. La sede organizzativa e il domicilio fiscale sono presso la residenza del Segretario in carica e vengono comunicati ai soci entro i sei mesi successivi alla nomina dello stesso.
4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dai contributi annuali dei soci, dai proventi delle iniziative, anche editoriali, dell’Associazione; da donazioni e contributi pubblici e privati.
5 – L’Associazione durante la sua vita non distribuisce, né in modo diretto né indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6 – In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi previsti dalla disciplina che regola gli enti non commerciali e salvo diversa destinazione che sia imposta dalla medesima disciplina.
7 – Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

CAPO II – Soci
8 – Sono soci dell’Associazione:
a) i membri ordinari individuali;
b) i membri ordinari collettivi;
c) i membri sostenitori individuali e collettivi.
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
Solo i soci individuali ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo.
I soci sostenitori non hanno elettorato attivo né passivo.

9 – I Soci non saranno ammessi a partecipazione alle attività dell’Associazione se non in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite per la rispettiva categoria.

10 – Si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione. E’ escluso dall’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali o che si sia reso colpevole di indegnità. Avverso la deliberazione di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea.

CAPO III – Organi dell’Associazione

11 – Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, il Vice Presidente;
d) il Segretario;

12 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci individuali ordinari e sostenitori.
Ogni socio collettivo può nominare un suo rappresentante.
L’Assemblea:

  • definisce le linee generali di attività dell’Associazione;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • funge da istanza di appello e di controllo delle linee di politica culturale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
  • è convocata su delibera del Consiglio Direttivo;
  • è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto, salvo diverse previsioni del presente statuto;
  • delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

13 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro membro con funzioni di Segretario.
Il presidente, il vicepresidente e il segretario sono eletti dai soci ordinari individuali a maggioranza assoluta dei votanti, con voto segreto.
Risultano eletti i più votati.

14 – Il Consiglio Direttivo formula gli indirizzi dell’attività dell’Associazione ed elabora proposte relative alle iniziative di interesse generale.
Con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il Consiglio Direttivo:
a) delibera i propri regolamenti interni;
b) formula proposte di modifica dello statuto e modifiche del regolamento;
c) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi; rispettivamente entro il 31 dicembre dell’anno fiscale precedente e entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo. Essi sono tempestivamente inviati dal Segretario ai membri dell’Associazione per pubblicità tra i soci. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo si riterranno approvati qualora nessuno dei soci sollevi obiezioni motivate entro trenta giorni dalla comunicazione;
d) procede alla convocazione dell’Assemblea dei soci, anche attraverso posta elettronica, e alla formulazione del relativo O.d.g. dedicato ai problemi associativi e al ruolo della sociologia della scienza e della tecnologia nella società italiana ed europea;
e) promuove le iniziative atte ad affermare e difendere gli interessi dell’Associazione;
f) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci, controllandone le qualifiche e ratificando, nei casi previsti, in conformità con quanto previsto dal Regolamento;
g) esprime pareri e formula proposte ove richiesto da organi istituzionali;
h) delibera l’eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
i) organizza seminari e convegni scientifici nazionali ed internazionali.
Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi membri a compiere specifici atti, conferendo i poteri ad hoc.

15 – Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione o dal suo Vice Presidente, e procede secondo le norme stabilite nel Regolamento.
Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Salva diversa previsione, il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

16 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nessun membro è eleggibile per un terzo mandato consecutivo. In caso di dimissioni e decadenza contestuale del Presidente e del Vice Presidente si procede ad una nuova elezione; in caso di dimissioni o decadenza del Presidente, subentra nel suo ruolo il Vice Presidente ed entra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente (o di suo subentro alla Presidenza) prende il suo posto nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. Nel subentro dei non eletti in Consiglio Direttivo restano validi i criteri definiti dall’art. 13.

17 – Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ed esegue i deliberati dei suoi organi collegiali.
Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di suo impedimento, svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.

18 – Il Segretario dirige l’ufficio di segreteria, in particolare tiene gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune; svolge funzioni di tesoriere e gestisce la contabilità dell’Associazione; nell’ambito dell’esercizio di questa funzione ha la facoltà di organizzare l’ufficio di segreteria, di aprire e chiudere conti correnti, incassare le quote associative e tutti i pagamenti e i contributi di terzi, procedere ai pagamenti di quanto dovuto da parte dell’Associazione; istruisce i lavori di tutti gli organi dell’Associazione; predispone bilanci e collabora con il Comitato organizzativo locale e nazionale in occasione dei convegni regionali e locali; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottopone all’approvazione dei suoi componenti.
Al fine di garantire la continuità organizzativa dell’Associazione, nelle more del rinnovo delle cariche sociali, il Segretario uscente resta in carica a tutti gli effetti fino alla nomina del nuovo segretario.

CAPO IV – Modifiche di statuto

19 – Il presente statuto può essere modificato con due terzi dei voti dei presenti all’Assemblea regolarmente convocata, purché costituita con almeno la metà degli aventi diritto.
Proposte di modifica possono essere inserite all’ordine del giorno durante i lavori dell’Assemblea con almeno cinque firme di soci ordinari rappresentativi di tutte le categorie. Le proposte di modifica approvate dal Consiglio Direttivo debbono essere rese note espressamente per iscritto ai soci almeno trenta giorni prima della riunione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di modifiche a un voto postale. Il voto è valido se entro due mesi ha risposto la maggioranza degli aventi diritto. Sono approvate le modifiche ratificate da almeno i due terzi dei soci che hanno risposto.

CAPO V – Norme transitorie

20 – Le quote associative annuali per tutte le categorie dei soci sono fissate dal Consiglio Direttivo.

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