STATUTO – “STS Italia – Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia” Associazione di Promozione Sociale
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” CTS), un’associazione di promozione sociale a carattere scientifico senza fini di lucro non riconosciuta avente la seguente denominazione: “STS Italia Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia” APS, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.
A seguito dell’iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale la denominazione estesa “Associazione di Promozione Sociale” o quella abbreviata “APS”.
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Promuove la diffusione e divulgazione della ricerca e della cultura scientifica secondo gli obiettivi degli “Science and Technology Studies (STS)”, favorendo la crescita nella disciplina dei propri associati e della comunità scientifica.
Le attività di interesse generale svolte in via esclusiva o principale sono:
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività editoriali.
L’Associazione realizza tali finalità attraverso la promozione degli studi STS su scala nazionale e internazionale, il coordinamento di strutture istituzionali, la formazione accademica e l’organizzazione di seminari, scuole estive e convegni.
L’Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, individuate dal Consiglio Direttivo. Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e partecipare ad altri enti che perseguano scopi affini. Non sono ammesse discriminazioni per l’ammissione dei soci, né è previsto il trasferimento della quota associativa.
ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma non inferiore al minimo di legge. Possono aderire persone fisiche che ne condividano le finalità. L’aspirante socio deve presentare domanda online accettando integralmente lo Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione secondo criteri non discriminatori; in caso di rigetto, l’interessato può chiedere il parere dell’Assemblea entro 60 giorni. Lo status di associato ha carattere permanente.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi ed essere eletti;
- Essere informati e controllare l’andamento dell’Associazione;
- Partecipare alle iniziative e approvare il programma di attività;
- Prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- Recedere in qualsiasi momento.
Hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto, svolgere la propria attività in modo gratuito e spontaneo e versare la quota associativa annuale.
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica si perde per morte, recesso, esclusione, mancato pagamento della quota o scioglimento dell’ente. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto per gravi inadempienze o danni arrecati. Le quote associative non sono rimborsabili né trasmissibili.
ART. 6 (Condotte inammissibili, non discriminazione e tutela della dignità)
L’Associazione ripudia ogni forma di discriminazione fondata su genere, orientamento sessuale, età, origine, disabilità o opinioni. Non sono tollerati comportamenti violenti o molestie. La violazione di tali principi può comportare l’esclusione.
ART. 7 (Organi)
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo (eventuale) e il Revisore Legale (eventuale). Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.
ART. 8 (Assemblea)
L’Assemblea è composta dai soci in regola con i pagamenti; hanno diritto di voto gli iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha un voto e può rappresentare per delega fino a tre o cinque soci a seconda della dimensione dell’ente. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Le competenze inderogabili includono la nomina del Consiglio Direttivo, l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e lo scioglimento. Per le modifiche statutarie serve la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 9 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo esegue le delibere assembleari, predispone il bilancio, delibera sulle ammissioni e stipula contratti. È composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti per tre anni e rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
ART. 10 (Presidente, Vicepresidente e Segretario)
- Il Presidente ha la rappresentanza legale e convoca l’Assemblea e il Consiglio.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di necessità.
- Il Segretario dirige l’ufficio, tiene il libro soci, funge da tesoriere gestendo la contabilità e redige i verbali.
ART. 11 e 12 (Organo di Controllo e Revisore)
La nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore avviene al verificarsi delle condizioni di legge previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 13, 14 e 15 (Patrimonio e Risorse)
Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili. Le risorse derivano da quote, contributi, donazioni e attività di raccolta fondi.
ART. 16 (Bilancio di esercizio)
Il bilancio annuale deve essere redatto dal Consiglio e approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Deve rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria.
ART. 17 (Libri)
L’Associazione tiene il libro degli associati, il registro dei volontari e i libri delle adunanze di Assemblea e Consiglio. I soci hanno diritto di prenderne visione presso la sede.
ART. 18 e 19 (Volontari e Lavoratori)
L’attività dei volontari è gratuita e incompatibile con rapporti di lavoro retribuiti con l’ente. L’Associazione può assumere lavoratori solo se necessario, entro i limiti percentuali stabiliti dal CTS (50% dei volontari o 20% degli associati).
ART. 21 (Scioglimento)
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS.
ART. 22 (Rinvio)
Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e il Codice civile.